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LEGGI E NORME PER CANI I cani nei luoghi pubblici: legge regionale 59/2009 Toscana



Il possesso di un cane indica un certo comportamento e l’osservanza di leggi. Queste possono variare a seconda della Regione in cui si vive o ci si reca. Spesso possono esistere dei dubbi riguardo il comportamento che si deve assumere nei vari luoghi.
Come si porta il cane al parco? Posso entrare nel supermercato con il cane? Ho sentito dire che posso entrare nei negozi, ci sta una legge!
Insomma i dubbi possono essere molti e l’unico modo per non incappare in discussioni o multe, è quello di conoscere che leggi che tutelano i nostri cani ma anche le altre persone.
In questo caso parliamo della legge regionale 59/2009 in vigore nella Toscana; spieghiamo in che modo si possono portare i cani nei negozi o nei luoghi pubblici. (scarica il pdf legge regionale 59/2009)

Legge regionale 59/2009 toscana (norme a tutela degli animali)
La Legge Regionale 59 del 2009 (approvata in ottobre) dal Consiglio Regionale della Toscana, è stata una delle prime normative italiane a consentire e regolamentare l’accesso dei cani nelle aree pubbliche e negli esercizi commerciali. La legge intitolata “Norme a tutela degli animali” tocca tutti gli aspetti della convivenza civile tra cittadino e animale, disciplinando non solo le norme di comportamento nelle aree pubbliche e private, ma, dettando anche le regole contro il fenomeno del randagismo e dello sfruttamento degli animali. La legge è divisa in dieci capitoli per un totale di quarantatré articoli.
Tra i più importanti ci sono sicuramente il capitolo numero 2 sulla “Tutela e controllo del benessere degli animali”, il capitolo 3 sulle “Attività con impiego di animali” in cui sostanzialmente si vieta lo sfruttamento di questi ultimi per fini economici o come cavie da ricerca; il capitolo 5 che è sulla “Prevenzione e controllo del randagismo” e il capitolo 8 che istituisce un’apposita commissione per la tutela dei diritti degli animali.
Il capitolo che interessa più da vicino i cani è il numero 4, poichè è quello in cui si stabiliscono diritti e doveri di cani e padroni quando accedono a spazi pubblici e locali commerciali.

Capitolo IV delle legge 59/2009 Toscana
Il capitolo IV “Cani” è suddiviso in cinque articoli, dal numero 19 al numero 23. I più importanti sono i primi tre.

Vediamoli più nel dettaglio:
Articolo 19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.”
L’articolo è suddiviso in due commi che consentono l’accesso dei cani domestici nei giardini, nei parchi pubblici e sulle spiagge purché provvisti di guinzaglio e, laddove necessario, anche della museruola. L’articolo al comma 2 vieta l’ingresso dei cani nelle aree giochi per bambini e in tutte le aree destinate a particolari scopi. In questi casi il divieto deve essere segnalato in maniera evidente.

Articolo 20- Aree e percorsi destinati ai cani
1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”
Anche questo articolo è suddiviso in due commi e dispone la possibilità per i comuni di individuare all’interno di parchi, giardini pubblici e spiagge, aree destinate solo ai cani. In queste aree i cani possono essere lasciati liberi di girare senza guinzagli o museruola. Il proprietario, però, deve sempre vigilare sul proprio cane per evitare che arrechi danni a piante e strutture presenti.

L’articolo 21 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1 , sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all' articolo 41 , definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.”

Questo articolo, diviso in 4 commi stabilisce che i cani accompagnati dai proprietari abbiano libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciarli presenti sul territorio della regione Toscana. Anche in questo caso i cani dovranno avere il guinzaglio e indossare la museruola se richiesto dalla legge nazionale. E’ responsabilità del proprietario evitare che il cane sporchi, faccia danni o arrechi disturbo agli altri avventori. I gestori dei locali commerciali possono limitare l’accesso dei cani tramite un’apposita comunicazione al sindaco. Tale comunicazione deve essere esposta in maniera ben visibile all’ingresso del locale.

Gli ultimi due articoli, il 22 e il 23, stabiliscono rispettivamente le norme igieniche da rispettare da parte dei padroni -con la rimozione delle deiezioni dei propri cani - e la gestione dei cani morsicatori.

Sanzioni per l’inadempimento legge 59/2009 della Toscana
La legge prevede, all’articolo 40, anche pesanti sanzioni pecuniarie per i trasgressori che vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 600 euro.

 


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